L'associazione persegue finalità di solidarietà sociale, civile e culturale, con l’obiettivo di informare e tutelare i cittadini delle zone incluse nel cratere sismico del 6-4-2009, per ottenere il pieno riconoscimento dei nostri diritti di procedere alla ricostruzione e riqualificazione partecipata delle zone danneggiate, secondo i criteri della massima trasparenza e della maggior efficacia, scongiurando il rischio di smembramento e dissoluzione socio-culturale delle popolazioni colpite.

TESTO INTEGRALE DELLO STATUTO

IL NUOVO SITO INFORMATIVO




ULTIMO AGGIORNAMENTO 10 Gennaio 2011



Partecipazione: Incontro fra i comitati ed alcuni consiglieri comunali

DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLE PROCEDURE PER LA TRASPARENZA E L’INFORMAZIONE

Premessa
Nelle linee guida sulla partecipazione e' prevista l'emanazione di un regolamento della partecipazione diviso in due blocchi:
Procedure per un'informazione trasparente e tempestiva
Procedure per la partecipazione dei cittadini.
Il documento che segue si riferisce unicamente al primo blocco.
Il presente documento è la bozza del regolamento tipo che Comune, Provincia e Regione dovrebbero adottare al fine di dare un'opportuna formalizzazione al funzionamento e alla gestione delle procedure di informazione verso in cittadini, con particolare riferimento al proprio sito internet. Si tratta di un insieme di regole minime, che hanno lo scopo di dare concreta attuazione ai diritti di informazione, trasparenza e partecipazione democratica dei cittadini attraverso la rete internet e ai corrispondenti obblighi, previsti dal nostro ordinamento, per tutte pubbliche amministrazioni. Le formulazioni proposte per i vari articoli intendono definire i ruoli e le responsabilità da una parte e precisare i diritti dei cittadini dall'altra, nell'intento di disegnare un quadro di regole che possa dare luogo anche ad azioni in caso di mancato rispetto delle regole stesse.
Nel testo viene indicato un "ufficio ..." generico come responsabile principale delle attività di aggiornamento e gestione dei contenuti del sito istituzionale. Sarà compito della singola istituzione (comune, provincia, regione) individuare tale ufficio e specificare i compiti relativi.
Bozza di Regolamento per un'informazione trasparente e tempestiva

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Il presente regolamento disciplina le procedure informative dell'ente verso i cittadini e fornisce indicazioni per migliorare la qualità delle attività d'informazione e di comunicazione nel rispetto delle disposizioni di legge riportate nel successivo articolo 8.

Art 2 - Obiettivi e finalità
Contribuire a dare concreta attuazione ai principi di trasparenza, semplificazione, efficienza dell'attività amministrativa e garantire al contempo i diritti all'uso delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione e la partecipazione democratica dei cittadini.
Promuovere attraverso la rete la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e ambientale del territorio.
Promuovere attraverso la creazione di info-point territoriali l'informazione e la relazione con la cittadinanza.
Promuovere l'accesso libero e gratuito alla rete internet per tutta la popolazione come diritto base di cittadinanza.
Favorire le relazioni e la collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e la collettività allo scopo di innovare e migliorare la qualità dei servizi offerti e contribuire allo sviluppo socio-economico della comunità.

Art. 3 - Funzioni
Ogni ufficio ha accesso riservato alle aree e sezioni del sito istituzionale di propria competenza con l'obbligo di pubblicare e aggiornare le informazioni, gli atti ed i documenti che hanno rilevanza pubblica, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali.
L'Ufficio … svolge funzioni di coordinamento e supervisione di tutte le attività di pubblicazione e aggiornamento del sito istituzionale.
L'Ufficio ... svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) promuove la piena integrazione del sito Internet comunale con la rete interna (intranet) degli uffici e con gli uffici stessi allo scopo di favorire l'aggiornamento costante di dati e informazioni;
b) promuove l'integrazione del sito internet del Comune con quelli degli altri Enti istituzionali territoriali (comuni, comunità Montana, Provincia, Regione) e dei soggetti della società civile al fine di condividere dati e informazioni e quindi partecipare al meglio alle opportunità di comunicazione offerte dalla rete;
c) diffonde e sostiene l'uso consapevole, da parte del personale degli uffici comunali, delle opportunità e degli strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione.

Art. 4 - Contenuti informativi essenziali
1. Attraverso il sito internet vengono pubblicati e costantemente aggiornati gli atti e le informazioni di seguito elencati che costituiscono i contenuti minimi essenziali al rispetto degli obblighi di informazione, comunicazione, trasparenza e partecipazione democratica del Comune nei riguardi della collettività.
2. Gli atti e le disposizioni da rendere accessibili sul sito sono:
a) tutte le deliberazioni e gli altri atti del Consiglio Comunale;
b) tutti i documenti di programmazione economica (PEG, Bilancio annuale e pluriennale, etc);
c) tutti i documenti di programmazione urbanistica (PRG, particolareggiati, varianti, Piani di ricostruzione e recupero etc.);
d) tutte le deliberazioni e gli altri atti della Giunta Comunale;
e) le ordinanze;
f) i bandi di gara e i concorsi con i rispettivi esiti (soggetti aggiudicatari, progetti vincitori, etc.);
g) le determinazioni dirigenziali;
h) la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti dell'ente presso altri enti, aziende, istituzioni,
i) i regolamenti comunali.
l) i documenti di bilancio delle aziende, istituzioni, dei soggetti pubblici e privati che gestiscono servizi pubblici comunali (provinciale, regionali)
m) tutti gli affidamenti/appalti a soggetti esterni, pubblici e privati, per importi superiori ai 10.000 euro (descrizione fornitura, importo, dati del fornitore, data, durata del contratto …)
3. I dati e le informazioni da rendere accessibili sul sito sono:
a) informazioni relative ai lavori di Giunta e Consiglio: Calendario dei lavori (Aula e commissioni), Resoconto stenografico delle sedute (Aula e Commissioni), diretta audio/video online e registrazione delle sedute (Aula e Commissioni), presenze e votazioni espresse alle sedute (Aula e Commissioni), informazioni relative a Sindaco, Giunta e Consiglio: dati personali, incarichi, curriculum, date di inizio e fine mandato, recapiti;
b) informazioni relative agli uffici: l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio, nonché il settore riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;
c) informazioni relative ai procedimenti: l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio, le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
f) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;
g) le dichiarazioni patrimoniali (dichiarazione di redditi e patrimoni) comunicate annualmente da rappresentanti politici e dirigenti previste dalla Legge 5 luglio 1982, n. 441;
h) il programma elettorale - se disponibile - con cui il Sindaco in carica è stato eletto.
4. I dati pubblici, di cui sopra, sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.
5. Gli atti e le informazioni di cui sopra sono pubblicati sul sito internet dell'ente contestualmente alla loro emanazione da parte dell'organo competente e comunque non oltre le 12 (dodici) ore successive alla loro emanazione o pubblicazione ufficiale in formati (o registri o canali) tradizionali.
6. Il Responsabile dell'Ufficio … garantirà che le informazioni contenute nel sito web siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito Internet.
7. L'Ufficio ... provvederà ad assicurare che il sito Internet istituzionale, rispetti i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.
8. Inoltre, ai fini di monitorare e migliorare nel tempo la qualità dei servizi offerti l'Ufficio ... provvede a realizzare periodiche rilevazioni del gradimento dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e degli altri utilizzatori dei servizi on-line attraverso differenti strumenti e canali:
a) questionari da erogare in modalità multicanale tramite sito web, uffici, sportelli, posta, fax, e-mail, etc.
b) analisi, continua nel tempo, delle statistiche e dei dati relativi ai comportamenti di navigazione degli utenti del sito istituzionale;
c) raccolta di commenti, suggerimenti e opinioni tramite e-mail sondaggi online, etc.

Art. 5 - Utilizzo della posta elettronica istituzionale.
1. I Dirigenti dei singoli uffici provvedono a dotare tutti i dipendenti di una casella di posta elettronica istituzionale e ad attivare apposite caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionali affidate ai responsabili degli uffici.
2. Gli uffici e i singoli dipendenti devono procedere alla lettura, almeno una volta al giorno, della corrispondenza elettronica e rispondere ai messaggi di propria competenza entro e non oltre sette giorni dalla ricezione, adottando gli opportuni metodi di conservazione della stessa.
3. Ai fini della comunicazione interna, si raccomanda l'utilizzo in modo prevalente della posta elettronica, quale mezzo di trasmissione sostitutivo o integrativo di quelli già ordinariamente utilizzati, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Art. 6 - Sicurezza di dati e informazioni
1. Ai fini e per gli obiettivi del presente regolamento, l'Ufficio ... provvede all'acquisizione ed alla gestione di apparati e/o servizi informatici e telematici rivolti all'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza del sistema informativo utilizzato per la gestione del sito Internet istituzionale.
2. I documenti informatici e/o le informazioni trattate con strumenti informatici e relative al sito web istituzionale, devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità dell'Ente. Inoltre, il patrimonio informativo, presente nel sito Internet istituzionale, deve essere efficacemente protetto e tutelato al fine di prevenire possibili alterazioni sul significato intrinseco delle informazioni stesse.
3. Le misure di sicurezza vengono individuate alla luce delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, in relazione alla natura dei dati da proteggere ed alle specifiche caratteristiche delle informazioni stesse, in grado di ridurre al minimo i rischi.

Art. 7 - Spese di gestione
La Giunta Comunale, annualmente, valuta la determinazione degli oneri per sostenere la creazione, il mantenimento, la gestione, il potenziamento del sito Web e la funzionalità degli info-point.

Art. 8 - Riferimenti normativi
Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" (modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15);
Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e successivi regolamenti attuativi;
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Direttiva 16 gennaio 2002 "Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche amministrazioni". (G.U. 22 marzo 2002, n. 69) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
Direttiva del 7 Febbraio 2002 - "Direttiva sulle attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni" - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica (G.U. n° 74 del 28 marzo 2002);
Direttiva del 27 novembre 2003 "Direttiva per l'impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni" - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
Direttiva 27 luglio 2005 "qualità dei servizi on line e misurazione della soddisfazione degli utenti" - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
Legge 9 gennaio 2004, n. 4 Pubblicata in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004 (Accessibilità siti web);
DPR 2 marzo 2004, n. 117 "Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi, a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3" - (G.U. 6 maggio 2004, n. 105);
DM 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici" (G.U. 8 agosto 2005, n. 183);
Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 - "Codice dell'amministrazione digitale" - (G.U. n. 112 del 16-5-2005 - Suppl. Ordinario n. 93.);
Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - (G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 - SO n. 105).

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