L'associazione persegue finalità di solidarietà sociale, civile e culturale, con l’obiettivo di informare e tutelare i cittadini delle zone incluse nel cratere sismico del 6-4-2009, per ottenere il pieno riconoscimento dei nostri diritti di procedere alla ricostruzione e riqualificazione partecipata delle zone danneggiate, secondo i criteri della massima trasparenza e della maggior efficacia, scongiurando il rischio di smembramento e dissoluzione socio-culturale delle popolazioni colpite.

TESTO INTEGRALE DELLO STATUTO

IL NUOVO SITO INFORMATIVO




ULTIMO AGGIORNAMENTO 10 Gennaio 2011



STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

«Cittadini per i Cittadini»

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. È costituita l’organizzazione di volontariato, denominata: «Cittadini per i Cittadini» che assume la forma giuridica di associazione senza scopi di lucro. Essa si dichiara apartitica ed aconfessionale.

2. L’organizzazione ha sede in via S. Sisto, 57 nel Comune di L’Aquila. L’associazione potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze anche altrove, con regolare deliberazione dell’assemblea assunta secondo le norme statutarie.

ART. 2
(Statuto)

1. L’organizzazione di volontariato «Cittadini per i Cittadini» è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

2. L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5
(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle pre leggi al codice civile.

TITOLO II
FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

ART. 6
(Finalità nell’obiettivo)

1. La specifica finalità dell’organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale con l’obiettivo di tutelare i cittadini delle zone incluse nel cratere sismico del 2009, perché si ottenga il pieno riconoscimento dei loro diritti e si proceda alla ricostruzione globale, partecipata e totale delle zone danneggiate, secondo i criteri della massima trasparenza e della maggior efficacia, scongiurando il rischio di smembramento e dissoluzione socio-culturale delle popolazioni colpite e proponendo piani virtuosi di ricostruzione e riqualificazione ambientale, edilizia, architettonica ed urbanistica, nonché iniziative volte alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e storico e allo sviluppo delle attività ad esso connesse. In tal senso, l’associazione intende operare per il miglioramento della qualità della vita urbana e dell’ambiente in toto, con specifico richiamo ad interventi volti all’ottimizzazione dei servizi sociali ed assistenziali.

ART. 7
(Ambito di attuazione delle finalità)

1. L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Abruzzo, con possibilità – ove la maggior efficacia della strategia lo richiedesse – di attuare programmi particolari, da sola o in collaborazione con altri centri, comitati, associazioni aventi finalità analoghe o compatibili, estendendo la propria attività anche nelle altre Regioni o, addirittura, nei territori extra-nazionali. L’associazione intende realizzare i propri scopi attraverso riunioni, dibattiti e manifestazioni pubbliche, promuovendo studi e analisi, pubblicazioni, diffondendo attraverso i mass media il proprio pensiero e, soprattutto, proponendosi come interlocutore dei vari organismi politici, legislativi, giuridici e amministrativi interessati alle problematiche del territorio e della ricostruzione/riqualificazione.

TITOLO III
GLI ADERENTI

ART. 8
(Ammissione)

1. Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone che condividono le finalità della stessa e sono mossi da spirito di solidarietà.

2. L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo, su domanda scritta del richiedente.

ART. 9
(Diritti)

1. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’organizzazione.

2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

3. Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge qualora preventivamente autorizzata dal consiglio direttivo.

ART. 10
(Doveri)

1. Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e trasparenza nelle intenzioni e nelle procedure.

ART. 11
(Esclusione)

1. L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.

2. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

3. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.
TITOLO IV
GLI ORGANI

ART. 12
(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell’organizzazione: l’assemblea, il consiglio direttivo ed il Presidente.

CAPO I: L’assemblea

ART. 13
(Composizione)

1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione.

2. L’assemblea è presieduta dal presidente.

ART. 14
(Convocazione)

1. L’assemblea si riunisce ogni mese, oppure su convocazione del presidente dell’organizzazione.

2. Il presidente convoca l’assemblea con avviso scritto contenente l’ordine del giorno almeno cinque giorni prima.

ART. 15
(Validità della assemblea)

1. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.

2. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto (art. 21 codice civile).

ART. 16
(Votazione)

1. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l’approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione.

2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

ART. 17
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in verbale redatto da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal presidente.

2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell’organizzazione.

3. Ogni aderente dell’organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

CAPO II: Il consiglio direttivo
ART. 18
(Composizione)

1. Il consiglio direttivo è composto da 7 membri, eletti dall’assemblea tra gli aderenti.

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

ART. 19
(Presidente del Consiglio direttivo)

1. Il presidente dell’organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dal Consiglio direttivo.

ART. 20
(Durata e funzioni)

1. Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di 3 anni.

2. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente.

3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.


CAPO III: Il presidente
ART. 21
(Elezione)

1. Il presidente è eletto da parte del Consiglio direttivo.

ART. 22
(Durata)

1. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo.

2. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea per la elezione del nuovo presidente.

ART. 23
(Funzioni)

1. Il presidente rappresenta l’organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l’organizzazione.

2. Il presidente presiede il consiglio direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.

3. Sottoscrive il verbale dell’assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell’organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.


TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE (O I BENI)

ART. 24
(Indicazioni delle risorse)

1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
a. beni, immobili, e mobili;
b. contributi e quote associative;
c. donazioni e lasciti;
d. proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
e. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L 266/1991.

ART. 25
(I beni)

1. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

4. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.

5. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 26
(Contributi)

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall’assemblea.

2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all’associazione.

ART. 27
(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

ART. 28
(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione.

2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 29
(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

TITOLO VI
IL BILANCIO

ART. 30
(Bilancio e conto consuntivo)

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

ART. 31
(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.

2. Il conto consuntivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso.

ART. 32
(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio preventivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti.

2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

3. Il conto consuntivo è approvato dalla assemblea con voto palese e con la maggioranza dei presenti entro il 31 marzo.

4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VII
LE CONVENZIONI

ART. 33
(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell’organizzazione.

ART. 34
(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal presidente della organizzazione di volontariato.

ART. 35
(Attuazione della convenzione)

1. Il Consiglio direttivo esecutivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VIII
DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 36
(Dipendenti)

1. L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

2. I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 37
(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L’organizzazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.

2. I rapporti tra l’organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

3. I collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO IX
LA RESPONSABILITÀ
ART. 38
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. I volontari dell’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

ART. 39
(Responsabilità della organizzazione)

1. L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 40
(Assicurazione dell’organizzazione)

1. L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO X
RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 41

1. L’organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 42
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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