L'associazione persegue finalità di solidarietà sociale, civile e culturale, con l’obiettivo di informare e tutelare i cittadini delle zone incluse nel cratere sismico del 6-4-2009, per ottenere il pieno riconoscimento dei nostri diritti di procedere alla ricostruzione e riqualificazione partecipata delle zone danneggiate, secondo i criteri della massima trasparenza e della maggior efficacia, scongiurando il rischio di smembramento e dissoluzione socio-culturale delle popolazioni colpite.

TESTO INTEGRALE DELLO STATUTO

IL NUOVO SITO INFORMATIVO




ULTIMO AGGIORNAMENTO 10 Gennaio 2011



Regolamento per la partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana, sociale ed economica della città

TITOLO I - OGGETTO E SCOPI DEL REGOLAMENTO
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i modi e le forme attraverso cui i cittadini possono partecipare alle scelte che riguardano la ricostruzione della città e la sua futura trasformazione urbana, sociale ed economica dopo il terremoto del 6 aprile 2009.

Art. 2 – Obiettivi e finalità
1. Il Comune dell'Aquila riconosce che la partecipazione dei cittadini alla vita e alle scelte dell'amministrazione è un metodo fondamentale per garantire il progressivo miglioramento della qualità democratica delle istituzioni e il buon governo della comunità.

2. La qualità, la continuità e la diffusione della partecipazione dei cittadini alla vita e alle decisioni sul proprio futuro, forniscono una misura della salute democratica di una comunità, della sua vitalità culturale, della sua socialità, della qualità delle relazioni umane, della capacità di innovazione e trasformazione economica e pertanto vanno curate e costantemente alimentate.

3. Con il presente Regolamento si intendono definire le condizioni normative ed organizzative che possano garantire il coinvolgimento delle comunità di cittadini nei processi decisionali del Comune nell'intento di fare della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dell'amministrazione, una pratica ordinaria e costante dell'attività politica e amministrativa.

4. Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli Uffici, Dirigenti, Responsabili del Procedimento dell’Amministrazione Centrale che ne assicurano l’osservanza, secondo le norme di seguito definite.
Art. 3 - l soggetti della partecipazione
I titolari dei diritti di informazione, consultazione e progettazione partecipata sono quelli indicati dall'art. 6 dello Statuto Comunale (cittadini elettori del Comune, residenti che abbiano compiuto 16 anni, cittadini non residenti e stranieri che studiano o lavorano nel Comune). Questi singolarmente o in associazione con altri, interessati dalle trasformazioni urbanistiche e sociali, sono i soggetti della partecipazione.

Art. 4 - Atti sottoposti alla procedura partecipativa
1. Sono sottoposti al processo di partecipazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento:

a) Gli strumenti urbanistici attuativi, nelle diverse fattispecie definite da norme statali o regionali, i progetti urbanistici e i relativi piani attuativi, i programmi integrati, i contratti di quartiere, i piani di recupero urbano, i piani di settore, i piani dei servizi;

b) il Piano Urbano della Mobilità, Piano del Traffico e Piano Parcheggi;

c) il Piano di Azione Ambientale previsto nell'ambito di Agenda locale 21 e della Carta di Aalborg del 1994;

d) il Piano di zonizzazione acustica di cui alla legge n. 441/1995;

e) la Valutazione Ambientale Strategica;

f) il Piano di Zona dei servizi sociali di cui alla legge n. 328/2000.

2. Le disposizioni del presente Regolamento possono essere applicate anche ad altri strumenti di pianificazione urbanistica, economica, sociale e ai progetti di singole opere pubbliche e private quando ne facciano richiesta almeno 200 cittadini (vedi soggetti singoli indicati nell'art. 3) o per deliberazione della Giunta Comunale.

3. Qualora la formazione degli strumenti d'intervento di cui ai commi 1 e 2 sia finalizzata all'acquisizione di finanziamenti, perentoriamente condizionati al rispetto di termini definiti da norme sovraordinate, o qualora le stesse norme impongano comunque una particolare celerità del procedimento, la Giunta Comunale può stabilire termini più brevi di quelli di cui agli articoli 6 e 7, purché siano compatibili con le finalità e lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente Regolamento.

TITOLO II. STRUMENTI E PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE
Art. 5 Informazione
1. L'informazione costituisce la condizione necessaria per la partecipazione dei cittadini e deve essere garantita a tutti in conformità con quanto previsto dallo Statuto comunale e in attuazione del “Regolamento per l'Informazione e la trasparenza attraverso il sito internet del Comune dell'Aquila”.

2. La pubblica informazione avviene mediante inserimento della notizia in apposita sezione del sito internet del Comune contestualmente alla loro emanazione da parte dell'organo competente e comunque non oltre le 12 (dodici) ore successive alla loro emanazione o pubblicazione ufficiale in formati (o registri o canali) tradizionali.

3. Ogni Ufficio avente competenza sugli interventi di cui all'art. 3, in raccordo con la Casa dei Cittadini (art.10), provvede alla compilazione di una scheda informativa dello stato di avanzamento delle procedure per l’elaborazione progettuale per ciascun intervento aggiornandola fino alla conclusione dei lavori, al fine di costituire la base informativa. L'informazione comprende la documentazione idonea ad illustrare le caratteristiche essenziali del programma o progetto (presentazione di sintesi e documentazione completa in allegato) al fine di agevolare la formulazione di proposte e progetti aggiuntivi dei soggetti di cui all'art. 2.

Art. 6 Consultazione
1. Attraverso le attività di consultazione i cittadini (i soggetti di cui all'art. 3) possono esercitare il diritto di sottoporre osservazioni e indicazioni su piani e progetti di cui all'art. 4, quando questi siano in fase di progettazione preliminare, quindi prima che le decisioni siano definitive. Il diritto alla consultazione implica l'obbligo per l'amministrazione di tener conto di quanto sia stato proposto dai cittadini. Tale obbligo si esplica sia attraverso la raccolta di tutti i contributi presentati dai cittadini all'interno del “Documento della partecipazione” (vedi di seguito) che costituisce parte integrante della documentazione di progetto, sia indicando le motivazioni che hanno indotto l'amministrazione, o il privato, ad accogliere, o scartare, le proposte dei cittadini.

2. Entro 30 giorni dalla pubblica informazione di cui all'art. 5, i soggetti di cui all'art. 3 possono far pervenire contributi (osservazioni, istanze, proposte) tramite:

a) il sito internet istituzionale del Comune, nella sezione o pagina del sito dedicata al progetto (contributi in forma di commenti al progetto e documenti allegati);

b) la posta elettronica o in carta semplice, con messaggi e scritti recanti la firma, la denominazione e i recapiti dei soggetti presentatori. Questi contributi verranno pubblicati insieme agli altri presenti sul sito internet nella sezione o pagina dedicata al progetto.

3. Entro la scadenza del periodo di consultazione previsto dal precedente comma 2, l'Assessore competente convoca un incontro pubblico entro i 20 giorni successivi - in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei cittadini - per fornire le risposte ai contributi partecipativi pervenuti. Della data dell’incontro viene data informazione con 15 giorni di preavviso nel sito Internet del Comune e presso la Casa dei Cittadini. L'Amministrazione Comunale deve assicurare la presenza dell'Assessore competente o suo delegato, del Direttore dell’Unità organizzativa competente o suo delegato, del Responsabile del procedimento, di (….).

Nell’incontro possono essere presentate ulteriori osservazioni, proposte ed istanze delle quali è dato conto congiuntamente alle altre osservazioni, proposte ed istanze di cui al comma 2, nel Documento della Partecipazione (art.8).

4. La consultazione può inoltre essere articolata in ulteriori forme, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo, quali l'attivazione di forum locali o telematici, il ricorso a questionari o sondaggi tradizionali e online.

Art. 7 Progettazione urbana, sociale ed economica partecipata
1. La progettazione urbana partecipata è qui intesa come un processo volto a far emergere le esigenze della comunità dei cittadini per poi procedere ad adottare delle soluzioni condivise, frutto della collaborazione tra tutti i soggetti interessati. Si tratta di una forma di consultazione avanzata, grazie alla quale i cittadini non si limitano a fare osservazioni o proposte ma nella quale la progettazione - di un piano, di un intervento o di un'opera - viene realizzata con la partecipazione attiva dei cittadini che, con l'ausilio di personale tecnico, concorrono direttamente alla definizione delle soluzioni progettuali finali. I processi di progettazione urbana, sociale ed economica partecipata sono un metodo di pianificazione e progettazione indispensabile soprattutto quando si tratti di interventi complessi, con conseguenze importanti sul futuro del territorio e di chi lo abita, e che pertanto comportano un consenso ampio e consapevole.

2. Il processo di progettazione partecipata è promosso in aggiunta al processo di consultazione di cui al precedente articolo, su iniziativa di uno dei seguenti organismi: Consiglio Comunale, Giunta Municipale, Assessore competente, (…). Il processo di progettazione partecipata deve altresì essere avviato se richiesto almeno da 400 cittadini di cui al precedente art. 3, dei quali almeno 300 siano maggiorenni residenti.

3. Le attività di progettazione partecipata potranno svolgersi mediante l'organizzazione di incontri, forum, workshop, etc., utilizzando metodologie appropriate e personale specializzato, con il supporto tecnico della Casa dei Cittadini. In ogni caso la piena partecipazione dei soggetti interessati dovrà essere garantita sia attraverso le forme tradizionali (in presenza) che mediante la rete internet, assicurando il costante aggiornamento delle informazioni (online e offline) e la partecipazione a tutte le fasi del processo.

4. Gli esiti delle attività di progettazione partecipata sono resi pubblici nei modi indicati per le altre forme di consultazione previste dall'art. 6.

Art. 8 Documento della Partecipazione
1. Tutti gli atti relativi alla fase di informazione, consultazione e di progettazione partecipata (comprensivi delle osservazioni e dei contributi progettuali dei cittadini) di cui ai precedenti art. 6 e 7, vengono raccolti nel Documento della Partecipazione, predisposto e curato dal responsabile del procedimento con il supporto della Casa dei Cittadini.

2. Il Documento, sottoscritto dall'Assessore competente, deve essere allegato alla proposta di provvedimento di adozione degli strumenti di intervento di cui all'art. 3. Il dirigente dell'Unità Organizzativa competente, in sede di relazione tecnica, espone le proprie valutazioni sui temi emersi dal processo di consultazione e progettazione partecipata. Il Documento della partecipazione, recante le informazioni sui temi emersi accompagna il provvedimento in tutto l'iter previsto.

Art. 9 Monitoraggio e Verifica
1. Il diritto di seguire e verificare l'effettiva attuazione di quanto stabilito nei progetti e nei piani dell'amministrazione è parte indispensabile ed integrante del diritto all'informazione a alla partecipazione dei cittadini.

2. Per le finalità del precedente comma, l'Amministrazione Comunale favorisce la possibilità di accesso agli atti ed alle procedure, con modalità (tempi e forme) di massima facilitazione e nel rispetto di quanto previsto nel “Regolamento per l'Informazione e la trasparenza attraverso il sito internet del Comune dell'Aquila”.

3. Le attività di raccolta dati e informazioni dagli uffici competenti sullo stato di avanzamento dei progetti e delle opere ai fini di un monitoraggio in tempo reale degli interventi sono affidate alla responsabilità della Casa dei cittadini che si occupa anche della loro pubblicazione e divulgazione.

TITOLO III. ORGANIZZATIVE
Art. 10 Competenze organizzative
1. L'organizzazione del processo di partecipazione, come disciplinato dal presente Regolamento, è di competenza e responsabilità del Comune dell'Aquila a livello dei Settori competenti a vario titolo in materia di programmazione degli interventi sul territorio.

2. Nell'ambito delle macro-strutture sono individuate le Unità Organizzative che assicurano lo svolgimento dei processi partecipativi. La responsabilità amministrativa del processo di partecipazione è del responsabile del procedimento.

3. Con deliberazione della Giunta Comunale, da adottare entro un mese dall'approvazione del presente Regolamento, viene definito un Piano Operativo biennale per l'attivazione e l'organizzazione del processo di partecipazione.

Art. 11 La Casa dei Cittadini
1. Al fine di favorire una conoscenza diffusa, approfondita e documentata sui temi delle trasformazioni urbane, sociali ed economiche e di promuovere, nonché organizzare i processi di partecipazione, è istituito, un ufficio denominato "Casa dei Cittadini" che, ferme le competenze dei responsabili dei procedimenti, supporta le strutture tecniche centrali e periferiche e coopera all’attivazione degli strumenti di informazione e comunicazione dell'Amministrazione Comunale, al fine dello svolgimento delle seguenti funzioni:

a) rendere disponibili i materiali e la documentazione informativa su tutti i Piani o Programmi o Progetti;

b) predisporre materiale divulgativo sui Piani e Programmi o Progetti, e su ogni iniziativa o provvedimento in materia sociale, urbanistica e ambientale, aventi effetti sul territorio municipale, nonché rendere disponibile personale tecnico in grado di illustrare e fornire chiarimenti sui materiali informativi;

c) organizzare la raccolta dei contributi consultivi e progettuali di cui agli art. 6 e 7;

e) mettere a disposizione personale tecnico competente, oltre che predisporre ogni supporto logistico e organizzativo, per lo svolgimento delle iniziative ed eventi di consultazione e progettazione partecipata di cui agli art. 6 e 7.

f) contribuire alla predisposizione del Documento della Partecipazione di cui all’art. 8;

g) fornire in tempo reale la situazione sullo stato di avanzamento fisico degli interventi, la verifica in corso d'opera degli effetti derivanti dall'applicazione delle norme, la rendicontazione (alle istituzioni e all'opinione pubblica) dei tempi, delle modalità, della spesa, nonché dell'efficienza, dell'efficacia e dell'equità delle risorse impiegate

2. Date le sue funzioni, per la Casa dei cittadini andrà scelta una collocazione adeguata nella città e dotazioni logistiche e tecnologiche in grado di farne un punto di riferimento conosciuto, ampiamente frequentato e facilmente raggiungibile per chiunque sia interessato a seguire e prendere parte ai processi di pianificazione e trasformazione urbani.

Estratto da "http://stage.spaziopubblico.it/wiki/Rete-AQ/

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