L'associazione persegue finalità di solidarietà sociale, civile e culturale, con l’obiettivo di informare e tutelare i cittadini delle zone incluse nel cratere sismico del 6-4-2009, per ottenere il pieno riconoscimento dei nostri diritti di procedere alla ricostruzione e riqualificazione partecipata delle zone danneggiate, secondo i criteri della massima trasparenza e della maggior efficacia, scongiurando il rischio di smembramento e dissoluzione socio-culturale delle popolazioni colpite.

TESTO INTEGRALE DELLO STATUTO

IL NUOVO SITO INFORMATIVO




ULTIMO AGGIORNAMENTO 10 Gennaio 2011



REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE

Regolamento per l'Informazione e la trasparenza attraverso il sito internet del
Comune dell'Aquila
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le procedure informative del Comune dell’Aquila verso i
cittadini e fornisce indicazioni per migliorare la qualità delle attività d'informazione e di
comunicazione nel rispetto delle disposizioni di legge riportate nel successivo articolo 9.
Art 2 - Obiettivi e finalità
1. Contribuire a dare concreta attuazione ai principi di trasparenza, semplificazione, efficienza
dell'attività amministrativa e garantire al contempo i diritti all'uso delle tecnologie
dell'informazione, della comunicazione e la partecipazione democratica dei cittadini.
2. Promuovere attraverso la rete la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico,
culturale e ambientale del territorio.
3. Promuovere attraverso la creazione di info-point territoriali l'informazione e la relazione con
la cittadinanza.
4. Promuovere l'accesso libero e gratuito alla rete internet per tutta la popolazione come diritto
base di cittadinanza.
5. Favorire le relazioni e la collaborazione tra la Pubblica Amministrazione e la collettività allo
scopo di innovare e migliorare la qualità dei servizi offerti e contribuire allo sviluppo socioeconomico
della comunità.
Art. 3 - Funzioni
1. I servizi e gli uffici del Comune hanno accesso riservato alle aree e sezioni del sito
istituzionale di propria competenza con l'obbligo di pubblicare e aggiornare le informazioni,
gli atti ed i documenti che hanno rilevanza pubblica, nel rispetto della normativa sulla
riservatezza dei dati personali.
2. Le attività di aggiornamento del sito internet sono curate da apposita Unità operativa.
3. Il coordinamento di tutte le attività di pubblicazione e aggiornamento del sito internet è
demandato al Responsabile dell’Unità operativa.
4. L’Unità operativa svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) promuove la piena integrazione del sito Internet comunale con la rete interna
(intranet) degli uffici e con gli uffici stessi allo scopo di favorire l'aggiornamento
costante di dati e informazioni;
b) promuove l'integrazione del sito internet del Comune con quelli degli altri Enti
istituzionali territoriali (comuni, Comunità Montana, Provincia, Regione, ecc.)
c) diffonde e sostiene l'uso consapevole, da parte del personale degli uffici comunali,
delle opportunità e degli strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione.
Art. 4 - Contenuti informativi essenziali
1. Attraverso il sito internet vengono pubblicati e costantemente aggiornati gli atti e le
informazioni di seguito elencati che costituiscono i contenuti minimi essenziali al rispetto
degli obblighi di informazione, comunicazione, trasparenza e partecipazione democratica
del Comune nei riguardi della collettività.
2. Gli atti e le disposizioni da rendere accessibili sul sito sono:
a) le deliberazioni, le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del
giorno del Consiglio Comunale;
b) i documenti di programmazione economico-finanziaria (bilancio annuale e
pluriennale, PEG, ecc.);
c) i documenti di programmazione urbanistica (PRG, particolareggiati, varianti,
Piani di ricostruzione e recupero etc.);
d) le deliberazioni della Giunta Comunale;
e) le ordinanze;
f) i bandi di gara e i concorsi con i rispettivi esiti (soggetti aggiudicatari, progetti
vincitori, ecc.);
g) le determinazioni dirigenziali;
h) i permessi di costruire;
i) la nomina, la designazione e la revoca di rappresentanti dell'ente presso altri enti,
aziende, istituzioni;
j) i regolamenti comunali;
k) i documenti di bilancio delle aziende, istituzioni, dei soggetti pubblici e degli enti
partecipati dal Comune che gestiscono servizi pubblici comunali;
l) gli atti la cui pubblicazione è obbligatoriamente stabilita da norme di legge.
3. I dati e le informazioni da rendere accessibili sul sito sono:
a) Calendario dei lavori del Consiglio (Aula e commissioni), trascrizione della
discussione delle sedute del Consiglio Comunale, eventuale diretta audio/video
online e registrazione delle sedute del Consiglio Comunale, informazioni relative
a Sindaco, Giunta e Consiglio: dati personali, incarichi, date di inizio e fine
mandato, recapiti;
b) informazioni relative agli uffici: l'organigramma, l'articolazione degli uffici;
c) informazioni relative ai procedimenti: il nome del responsabile e l'unità
organizzativa responsabile dell'istruttoria e quanto previsto dalla Legge n.241 del
7 agosto 1990;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive,
specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i
messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000,
n. 150;
f) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione,
indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;
g) il programma di mandato con cui il Sindaco in carica è stato eletto;
h) dichiarazione dei redditi, posizione professionale e patrimoniale degli eletti.
4. I dati pubblici, di cui sopra, sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di
autenticazione informatica. Per ogni pagina e sezione del sito sono resi disponibili dei
formati standard e aperti per la distribuzione di contenuti web (feed XML).
5. Gli atti e le informazioni di cui sopra sono pubblicati sul sito internet dell'ente
contestualmente alla loro adozione da parte dell'organo competente e comunque non oltre le
48 (quarantotto) ore successive alla loro pubblicazione ufficiale.
6. Il Responsabile dell’Unità operativa garantisce che le informazioni contenute nel sito web
siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti
amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito Internet.
7. L’Unità di Lavoro provvederà ad assicurare che il sito Internet del Comune dell’Aquila,
rispetti i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte
delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità,
semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.
8. Inoltre, ai fini di monitorare e migliorare nel tempo la qualità dei servizi offerti l’Unità
operativa provvede a realizzare periodiche rilevazioni del gradimento dei cittadini, almeno
una volta l’anno, dei servizi on-line attraverso differenti strumenti e canali:
a) questionari da erogare in modalità multicanale tramite sito web, uffici, sportelli,
posta, fax, e-mail, etc.
b) analisi, continua nel tempo, delle statistiche e dei dati relativi ai comportamenti di
navigazione degli utenti del sito istituzionale;
Art. 5 - Strumenti per il dialogo, la consultazione e la partecipazione dei cittadini
1. Un apposito Regolamento determina le forme di dialogo e consultazione dei cittadini
specificando modi e metodi affinché ogni abitante possa su ogni atto esprimere la propria
opinione e le proprie valutazioni.
Art. 6 – Utilizzo della posta elettronica istituzionale
1. I Dirigenti dei singoli uffici provvedono a dotare tutti i dipendenti di una casella di posta
elettronica istituzionale e ad attivare apposite caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)
istituzionali affidate ai responsabili degli uffici.
2. Gli uffici e i singoli dipendenti procedono alla lettura della corrispondenza elettronica e
rispondono ai messaggi di propria competenza compatibilmente con le esigenze di servizio,
adottando gli opportuni metodi di conservazione della stessa.
3. Ai fini della comunicazione interna, si raccomanda l'utilizzo in modo prevalente della posta
elettronica, quale mezzo di trasmissione sostitutivo o integrativo di quelli già
ordinariamente utilizzati, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del "Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa",
approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Art. 7 - Sicurezza di dati e informazioni
1. Ai fini e per gli obiettivi del presente regolamento, la competente Unità operativa provvede
alla gestione degli apparati e/o dei servizi informatici e telematici rivolti all'adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza del sistema informativo utilizzato per la gestione del
sito Internet istituzionale.
2. I documenti informatici e/o le informazioni trattate con strumenti informatici e relative al
sito web istituzionale, devono essere custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al
minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non
conforme alle finalità dell'Ente. Inoltre, il patrimonio informativo, presente nel sito Internet
istituzionale, deve essere efficacemente protetto e tutelato al fine di prevenire possibili
alterazioni sul significato intrinseco delle informazioni stesse.
3. Le misure di sicurezza vengono individuate alla luce delle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, in relazione alla natura dei dati da proteggere ed alle specifiche
caratteristiche delle informazioni stesse, in grado di ridurre al minimo i rischi.
Art. 8 - Spese di gestione
1. La Giunta Comunale, annualmente, valuta la determinazione degli oneri per sostenere la
creazione, il mantenimento, la gestione, il potenziamento del sito Web e la funzionalità degli
info-point.
Art. 9 - Riferimenti normativi
Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e successive
modifiche ed integrazioni;
Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni" e successivi regolamenti attuativi;
DPR 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa";
Direttiva 16 gennaio 2002 "Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle pubbliche
amministrazioni". (G.U. 22 marzo 2002, n. 69) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per l'innovazione e le tecnologie;
Direttiva del 7 Febbraio 2002 - "Direttiva sulle attività di comunicazione delle Pubbliche
Amministrazioni" - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica (G.U.
n° 74 del 28 marzo 2002);
Direttiva del 27 novembre 2003 "Direttiva per l'impiego della posta elettronica nelle pubbliche
amministrazioni" - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie;
Direttiva 27 luglio 2005 "qualità dei servizi on line e misurazione della soddisfazione degli utenti" -
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
Legge 9 gennaio 2004, n. 4 Pubblicata in G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004 (Accessibilità siti web);
DPR 2 marzo 2004, n. 117 "Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi,
a norma dell'articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio 2003, n. 3" - (G.U. 6 maggio
2004, n. 105);
DM 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici"
(G.U. 8 agosto 2005, n. 183);
Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 - "Codice dell'amministrazione digitale" - (G.U. n. 112
del 16-5-2005 - Suppl. Ordinario n. 93.);
Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - (G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 - SO n. 105).
Legge n. 69 del 18 giugno 2009 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile"
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”.

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